Gravidanza e puerperio

Gravidanza e puerperio (d. lav.)
Stato della lavoratrice cui è connessa una speciale disciplina protettiva finalizzata alla tutela della essenziale funzione familiare della donna e della maternità.
La normativa di tutela si applica alle lavoratrici subordinate che si trovino nelle condizioni suddette e che le abbiano rese note al datore di lavoro; vengono invece escluse le lavoratrici autonome, le prestatrici di lavoro domestico e le lavoratrici a domicilio.
Tra le disposizioni più significative rileva l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di effettuare una valutazione dei rischi aziendali con particolare riguardo ai fattori di pericolo per la salute della lavoratrice e del nascituro (o neonato) e alle probabili o eventuali conseguenze dannose per (—).
In presenza di rischi significativi, inoltre, il datore di lavoro deve provvedere affinché sia evitata l'esposizione della lavoratrice ai rischi rilevati: ciò attraverso una modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro ovvero mediante l'assegnazione della lavoratrice ad altre mansioni o, se del caso, la sospensione dell'obbligo lavorativo.
A tutela dell'integrità psico-fisica della lavoratrice e del nascituro o neonato, vige il divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in gravidanza, puerperio e allattamento disposto.
Le prerogative per le lavoratrici in (—) sono state progressivamente estese, relativamente ai congedi relativi alla cura del figlio, anche al padre lavoratore, nell'ambito di un più generale principio di tutela della genitorialità.