Gravidanza e puerperio
Gravidanza e puerperio (d. lav.)
Stato della lavoratrice cui è connessa una speciale disciplina protettiva finalizzata alla tutela della essenziale funzione familiare della donna e della maternit à.
La normativa di tutela si applica alle lavoratrici subordinate che si trovino nelle condizioni suddette e che le abbiano rese note al datore di lavoro; vengono invece escluse le lavoratrici autonome, le prestatrici di lavoro domestico e le lavoratrici a domicilio.
Tra le disposizioni pi ù significative rileva l'obbligo, a carico del datore di lavoro, di effettuare una valutazione dei rischi aziendali con particolare riguardo ai fattori di pericolo per la salute della lavoratrice e del nascituro (o neonato) e alle probabili o eventuali conseguenze dannose per ().
In presenza di rischi significativi, inoltre, il datore di lavoro deve provvedere affinch é sia evitata l'esposizione della lavoratrice ai rischi rilevati: ci ò attraverso una modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro ovvero mediante l'assegnazione della lavoratrice ad altre mansioni o, se del caso, la sospensione dell'obbligo lavorativo.
A tutela dell'integrit à psico-fisica della lavoratrice e del nascituro o neonato, vige il divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in gravidanza, puerperio e allattamento disposto.
Le prerogative per le lavoratrici in () sono state progressivamente estese, relativamente ai congedi relativi alla cura del figlio, anche al padre lavoratore, nell'ambito di un pi ù generale principio di tutela della genitorialit à.