Graduazione dei creditori
Graduazione dei creditori (d. proc. civ.)
Per la () si applicano le regole sulle cause di prelazione nonch é quelle ispirate, per il fallimento, dal principio della par condicio creditorum.
Nell'espropriazione mobiliare la legge d à la possibilit à ai creditori di accordarsi su un piano di riparto, nel qual caso il giudice provveder à alla distribuzione in conformit à al piano concordato; qualora non si raggiunga tale accordo il giudice, in seguito alla richiesta di uno o pi ù creditori, provveder à alla distribuzione con riguardo dapprima ai diritti di prelazione e poi al criterio di proporzionalit à.
Nell'espropriazione immobiliare, in seguito alle modifiche apportate agli artt. 596 ss. c.p.c. dal D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005 (cd. decreto competitivit à), il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato ex art. 591bis c.p.c. provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la () che vi partecipano, entro 30 giorni dal versamento del prezzo.
Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, il giudice o il professionista delegato ordina il pagamento delle singole quote. Se, invece, sorgono contestazioni sul progetto di distribuzione, sulle quali non si raggiunge l'accordo, queste sono decise dal giudice dell'esecuzione, il quale pu ò anche sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma.