Graduazione dei creditori

Graduazione dei creditori (d. proc. civ.)
È un principio che si applica nell'esecuzione civile e nel fallimento in caso di esistenza di più creditori e di una massa attiva insufficiente a soddisfarli tutti.
Per la (—) si applicano le regole sulle cause di prelazione nonché quelle ispirate, per il fallimento, dal principio della par condicio creditorum.
Nell'espropriazione mobiliare la legge dà la possibilità ai creditori di accordarsi su un piano di riparto, nel qual caso il giudice provvederà alla distribuzione in conformità al piano concordato; qualora non si raggiunga tale accordo il giudice, in seguito alla richiesta di uno o più creditori, provvederà alla distribuzione con riguardo dapprima ai diritti di prelazione e poi al criterio di proporzionalità.
Nell'espropriazione immobiliare, in seguito alle modifiche apportate agli artt. 596 ss. c.p.c. dal D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005 (cd. decreto competitività), il giudice dell'esecuzione o il professionista delegato ex art. 591bis c.p.c. provvede a formare un progetto di distribuzione contenente la (—) che vi partecipano, entro 30 giorni dal versamento del prezzo.
Se il progetto è approvato o si raggiunge l'accordo tra tutte le parti, il giudice o il professionista delegato ordina il pagamento delle singole quote. Se, invece, sorgono contestazioni sul progetto di distribuzione, sulle quali non si raggiunge l'accordo, queste sono decise dal giudice dell'esecuzione, il quale può anche sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma.