Giustizia sociale
Giustizia sociale (leg. soc.)
Il fine di () è sancito dall'art. 3 della Costituzione: per il suo raggiungimento la Repubblica si attiva a rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando la libert à e l'uguaglianza, ostacolino il pieno sviluppo della persona.
In numerosi campi (istruzione, tutela della giovent ù, della maternit à, salute, lavoratori etc.) il fine sociale ispira il costituente; tale fine, per ò, solo all'art. 44 Cost., in materia di riforma agraria viene a chiare lettere ribadito con la dizione stabilire equi rapporti sociali e con una serie di prescrizioni positive quali: la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo, l'apposizione di limiti e vincoli alla propriet à privata e l'aiuto alla piccola e media propriet à.