Giurisprudenza

Giurisprudenza (teoria gen.)
In senso oggettivo, la (—) è costituita dall'insieme delle pronunce emesse dagli organi cui è demandato l'esercizio del potere giurisdizionale.
In senso soggettivo, indica l'insieme di tali organi [Giudice].
Occorre precisare che la (—) non rientra tra le fonti del diritto: ciò trova espressa conferma nel principio affermato dall'art. 2909 c.c., secondo cui le sentenze passate in giudicato hanno effetto soltanto tra le parti, i loro eredi e gli aventi causa.
In pratica, tuttavia, le massime consolidate in (—) concorrono alla formazione del diritto: d'altro canto, è lo stesso legislatore ad attribuire alla Corte di Cassazione il compito di garantire l'unità del diritto oggettivo.