Generalità

Generalità [della norma giuridica] (d. pubbl.)
È uno dei caratteri della norma giuridica, normalmente accostata in un unico binomio all'altra caratteristica dell'astrattezza; con il termine (—) si indica la idoneità della norma giuridica ad essere applicata ad una serie indistinta di casi, a regolare, cioè, categorie di fatti o di comportamenti, senza riferimento a situazioni o soggetti determinati.
La (—) deve essere intesa sotto un profilo spaziale (la norma vale per tutti gli individui indistintamente) e sotto un profilo temporale (ogni qual volta si verifica una situazione corrispondente ad una determinata fattispecie, la norma deve essere applicata). Pertanto, non presentano il requisito della (—) le leggi per le quali, già all'atto dell'approvazione, è possibile individuare preventivamente il soggetto o i soggetti che ne godranno i benefici o ne subiranno maggiormente le conseguenze La (—) e l'astrattezza non sono caratteri immutabili, ma sono suscettibili di una certa graduazione: si pensi alle disposizioni transitorie, che regolano il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina e presuppongono cerchie ristrette di situazioni e di destinatari in via di esaurimento; alle norme retroattive, che incidono su rapporti pregressi; alle norme eccezionali, che derogano ai principi di leggi generali e per questo sono destinate ad applicazioni limitate e circoscritte.