Generalità
Generalit à [della norma giuridica] (d. pubbl.)
La () deve essere intesa sotto un profilo spaziale (la norma vale per tutti gli individui indistintamente) e sotto un profilo temporale (ogni qual volta si verifica una situazione corrispondente ad una determinata fattispecie, la norma deve essere applicata). Pertanto, non presentano il requisito della () le leggi per le quali, gi à all'atto dell'approvazione, è possibile individuare preventivamente il soggetto o i soggetti che ne godranno i benefici o ne subiranno maggiormente le conseguenze La () e l'astrattezza non sono caratteri immutabili, ma sono suscettibili di una certa graduazione: si pensi alle disposizioni transitorie, che regolano il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina e presuppongono cerchie ristrette di situazioni e di destinatari in via di esaurimento; alle norme retroattive, che incidono su rapporti pregressi; alle norme eccezionali, che derogano ai principi di leggi generali e per questo sono destinate ad applicazioni limitate e circoscritte.