Fictio iuris

Fictio iuris [finzione giuridica] (d. civ.)
Nel suo significato primitivo, la (—) indicava il procedimento di sussunzione di una fattispecie concreta in una disposizione che, secondo il suo significato comune, a quella non era applicabile. Oggi, il termine viene utilizzato, da taluni, per indicare entità di creazione legislativa sprovviste di consistenza ontologica prenormativa (es.: le persone giuridiche); da altri, per qualificare un processo di equiparazione giuridica tra verità reale e verità legale (es.: la condizione, a norma dell'art. 1359 c.c. si considera avverata, qualora manchi per causa imputabile alla parte controinteressata al suo avveramento).