Fatto illecito
Fatto illecito (d. civ.)
Il () è il primo elemento costitutivo dell'illecito civile.
Il () consiste nella vicenda, riferibile a un soggetto, che causa il danno ingiusto.
L'art. 2043 c.c. prevede il risarcimento per fatto illecito, stabilendo che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Tale norma fa riferimento al fatto commesso , per cui il fatto illecito consiste, secondo alcuni, in un comportamento volontario dell'uomo. Tuttavia, è preferibile ritenere che il fatto illecito possa consistere anche in un evento naturale (ad es., il morso di un cane). Ci ò che conta è che l'evento sia riferibile al soggetto che lo ha provocato o che aveva il dovere di impedirlo. In alcuni casi, infatti, un soggetto risponde di eventi che non ha causato, che gli sono attribuiti in virt ù della posizione rivestita (ad es., il proprietario di un edificio risponde dei danni causati dalla caduta di un cornicione).
Il fatto illecito pu ò essere istantaneo, se si esaurisce nella produzione istantanea del danno, oppure permanente, se continua a causare il danno nel tempo (ad es., immissione protratta nel tempo di sostanze pericolose per la salute).