Fatto illecito

Fatto illecito (d. civ.)
Il (—) è il primo elemento costitutivo dell'illecito civile.
Il (—) consiste nella vicenda, riferibile a un soggetto, che causa il danno ingiusto.
L'art. 2043 c.c. prevede il risarcimento per fatto illecito, stabilendo che qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.
Tale norma fa riferimento al fatto commesso, per cui il fatto illecito consiste, secondo alcuni, in un comportamento volontario dell'uomo. Tuttavia, è preferibile ritenere che il fatto illecito possa consistere anche in un evento naturale (ad es., il morso di un cane). Ciò che conta è che l'evento sia riferibile al soggetto che lo ha provocato o che aveva il dovere di impedirlo. In alcuni casi, infatti, un soggetto risponde di eventi che non ha causato, che gli sono attribuiti in virtù della posizione rivestita (ad es., il proprietario di un edificio risponde dei danni causati dalla caduta di un cornicione).
Il fatto illecito può essere istantaneo, se si esaurisce nella produzione istantanea del danno, oppure permanente, se continua a causare il danno nel tempo (ad es., immissione protratta nel tempo di sostanze pericolose per la salute).