Fatti notori
Fatti notori (d. proc. civ.)
Fatti che, rientrando nella comune esperienza e che le parti quindi non hanno bisogno di provare in quanto veri per la loro diffusione ed oggettivit à, possono essere posti dal giudice a fondamento della propria decisione (art. 115 c.p.c.), in deroga al principio dispositivo, per il quale il giudice deve giudicare solo in base alle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero. Il fatto, per poter essere posto a fondamento della decisione, deve avere notoriet à generale, pertanto è preclusa al giudice la possibilit à di far ricorso alle sue conoscenze personali (c.d. divieto di scienza privata).
Sono incluse nell'ambito dei (), tuttavia, anche le ipotesi di notoriet à ristrette ovvero circostanze comunemente note nel luogo, ove abitano le parti ed il giudice, mentre sono escluse le nozioni tecniche, salvo che siano mediamente conosciute.