Fatti notori

Fatti notori (d. proc. civ.)
Fatti che, rientrando nella comune esperienza e che le parti quindi non hanno bisogno di provare in quanto veri per la loro diffusione ed oggettività, possono essere posti dal giudice a fondamento della propria decisione (art. 115 c.p.c.), in deroga al principio dispositivo, per il quale il giudice deve giudicare solo in base alle prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero. Il fatto, per poter essere posto a fondamento della decisione, deve avere notorietà generale, pertanto è preclusa al giudice la possibilità di far ricorso alle sue conoscenze personali (c.d. divieto di scienza privata).
Sono incluse nell'ambito dei (—), tuttavia, anche le ipotesi di notorietà ristrette ovvero circostanze comunemente note nel luogo, ove abitano le parti ed il giudice, mentre sono escluse le nozioni tecniche, salvo che siano mediamente conosciute.