Esternazione

Esternazione [potere di] (d. cost.)
È potere del Presidente della Repubblica di rendere noto il proprio pensiero politico.
Può trovare attuazione sia mediante messaggi formali, inviati alle Camere ai sensi dell'art. 87 Cost., sia attraverso messaggi non formali, ossia esternazioni in forma libera rivolte non alle Camere, ma a qualunque altro destinatario e genericamente alla pubblica opinione o al popolo. Questo potere è nato e si è sviluppato in via di prassi, in assenza di limiti giuridici codificati. La sua delimitazione, pertanto, rimane affidata a regole puramente convenzionali e di correttezza. La dottrina in particolare ritiene che il Presidente, nell'esternare il proprio pensiero, non debba mai assumere posizioni di parte, farsi cioè promotore di un proprio indirizzo politico in contrasto con quello elaborato dal Governo e dal Parlamento. Il limite al potere di (—) è imposto dalla posizione presidenziale di organo imparziale e super partes e rimane affidato in larga parte al senso di misura e di responsabilità proprio di ciascun Presidente.
Limiti al potere di (—) possono essere comunque desunti dalla Costituzione, che indica come interlocutori del Presidente solo il Parlamento ed il Governo e assegna in via esclusiva alle Camere il ruolo di rappresentanti della volontà popolare e al Governo quello di gestore dell'indirizzo politico.