Esternazione
Esternazione [potere di] (d. cost.)
Pu ò trovare attuazione sia mediante messaggi formali, inviati alle Camere ai sensi dell'art. 87 Cost., sia attraverso messaggi non formali, ossia esternazioni in forma libera rivolte non alle Camere, ma a qualunque altro destinatario e genericamente alla pubblica opinione o al popolo. Questo potere è nato e si è sviluppato in via di prassi, in assenza di limiti giuridici codificati. La sua delimitazione, pertanto, rimane affidata a regole puramente convenzionali e di correttezza. La dottrina in particolare ritiene che il Presidente, nell'esternare il proprio pensiero, non debba mai assumere posizioni di parte, farsi cio è promotore di un proprio indirizzo politico in contrasto con quello elaborato dal Governo e dal Parlamento. Il limite al potere di () è imposto dalla posizione presidenziale di organo imparziale e super partes e rimane affidato in larga parte al senso di misura e di responsabilit à proprio di ciascun Presidente.
Limiti al potere di () possono essere comunque desunti dalla Costituzione, che indica come interlocutori del Presidente solo il Parlamento ed il Governo e assegna in via esclusiva alle Camere il ruolo di rappresentanti della volont à popolare e al Governo quello di gestore dell'indirizzo politico.