Esimenti
Esimenti (d. pen.; d. civ.)
() nel diritto penale
() nel diritto civile
Il codice civile prevede espressamente talune () in presenza delle quali all'autore del fatto dannoso non si applicano le sanzioni tipiche della responsabilit à civile.
Le esimenti sono di due tipi:
esimenti oggettive, che autorizzano il compimento del fatto rimuovendo il divieto di legge. Si tratta delle esimenti della legittima difesa (art. 2044 c.c.), dell'esercizio del diritto, dell'adempimento di un dovere e del consenso dell'avente diritto;
esimenti soggettive, che giustificano il compimento del fatto senza autorizzarlo. Si tratta delle esimenti del caso fortuito e della forza maggiore, dello stato di necessit à (art. 2045 c.c.) e dell'incapacit à (art. 2046 c.c.).
Mentre le seconde consentono alla vittima di usufruire di una qualche tutela, sia pure limitata (inibitoria e indennizzo), le prime lasciano il danneggiato senza tutela.