Esimenti

Esimenti (d. pen.; d. civ.)
() nel diritto penale
È una categoria generale nella quale vanno ricomprese tutte le ipotesi di non punibiltà richiamate dall'art. 59 c.p. Nell'ambito delle (—) rientrano, come sottospecie, le cause di giustificazione, i casi di non punibilità come quelli previsti dall'art. 384 c.p., nonché altre ipotesi di non punibiltà determinate da ragioni di opportunità politicocriminale (es. art. 649 c.p.: non punibilità del furto tra stretti congiunti).
() nel diritto civile
Il codice civile prevede espressamente talune (—) in presenza delle quali all'autore del fatto dannoso non si applicano le sanzioni tipiche della responsabilità civile.
Le esimenti sono di due tipi:
— esimenti oggettive, che autorizzano il compimento del fatto rimuovendo il divieto di legge. Si tratta delle esimenti della legittima difesa (art. 2044 c.c.), dell'esercizio del diritto, dell'adempimento di un dovere e del consenso dell'avente diritto;
— esimenti soggettive, che giustificano il compimento del fatto senza autorizzarlo. Si tratta delle esimenti del caso fortuito e della forza maggiore, dello stato di necessità (art. 2045 c.c.) e dell'incapacità (art. 2046 c.c.).
Mentre le seconde consentono alla vittima di usufruire di una qualche tutela, sia pure limitata (inibitoria e indennizzo), le prime lasciano il danneggiato senza tutela.