Esdebitazione

Esdebitazione
Istituto previsto dal nuovo art. 142 R.D. 16-3-1942, n. 267, come modificato dal decreto di riforma delle procedure concorsuali (D.Lgs. 9-1-2006, n. 5) e diretto a realizzare la liberazione del fallito dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. Si tratta di un istituto omologo a quello già presente nella legislazione europea ed americana, che ha sostituito, nell'ordinamento italiano, la riabilitazione civile.
Lo scopo della (—) è quello di incentivare, in presenza di alcune condizioni, la liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti integralmente dalla procedura fallimentare. L'obiettivo è quello di azzerare tutte le posizioni debitorie e recuperare l'attività economica del fallito per permettergli, così, un nuovo inizio dell'attività.
Il fallito è, infatti, ammesso all'(—) qualora sussistano le seguenti condizioni:
— deve aver cooperato con gli organi della procedura ai fini dell'accertamento del passivo e del proficuo svolgimento della procedura, evitando di provocare o contribuire a provocare ritardi nella stessa;
— non deve aver beneficiato di altra (—) nei dieci anni precedenti;
— non deve aver tenuto comportamenti penalmente rilevanti, quali distrazione dell'attivo o esposizione di passività inesistenti, causazione o aggravamento del dissesto rendendo difficile la ricostruzione del patrimonio e degli affari, ricorso abusivo al credito;
— non deve aver riportato condanne per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria o il commercio, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione.
In ogni caso, l'(—) non può essere concessa se non siano stati soddisfatti neppure in parte i creditori concorsuali.