Ergastolo (d. pen.)
È la più grave pena detentiva: essa, infatti, ai sensi dell'art. 22 c.p., consiste nella privazione perpetua della libertà, scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.
Il 2 comma dell'art. 22 c.p. precisa che il condannato all'() può essere ammesso al lavoro all'aperto.
È prevista la possibilità (art. 176 c.p.) per il condannato all'() di recuperare la libertà con l'istituto della cd. liberazione condizionale, che gli può essere concessa quando abbia effettivamente scontato almeno 26 anni di pena ed abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento (L. 663/86).