Liberazione
Liberazione
() anticipata (d. proc. pen.)
Ai sensi dell'art. 54 L. 354/1975 (Ordinamento penitenziario), al condannato a pena detentiva che abbia dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo pi ù efficace reinserimento nella societ à, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.
La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al giudice di tribunale, se tale provvedimento è stato da lui emesso.
La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.
Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibert à e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta come () si considera scontata.
La () si applica anche ai condannati all'ergastolo.
() condizionale (d. proc. pen.)
Rappresenta un premio concesso al condannato che durante il periodo di detenzione abbia dato prova costante di buona condotta (art. 176 c.p.).
Esistono alcune condizioni per poter ottenere tale beneficio: il detenuto deve aver tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento; deve aver scontato almeno 30 mesi e comunque almeno met à della pena, se la pena residua non superi i 5 anni nel caso di prima condanna o recidiva semplice; deve aver scontato almeno 4 anni e non meno di tre quarti della pena in caso di recidiva aggravata o reiterata; inoltre il condannato all'ergastolo deve aver scontato almeno 26 anni di pena ed in caso di revoca della misura pu ò essergli nuovamente concessa, ricorrendone i presupposti (Corte Cost. 4-6-97, n. 161); infine per coloro che abbiano commesso il reato in et à minore di 18 anni la () è consentita in qualunque momento dell'esecuzione.
La concessione della misura è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilit à di adempierle.
La () sospende l'esecuzione della parte di pena che rimane da scontare. Se tutto il tempo della pena inflitta (5 anni nel caso di ergastolo) decorre senza alcuna causa di revoca, la pena si considera estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali.
Tutti gli altri effetti penali sopravvivono, comprese le pene accessorie.
I condannati per delitti di terrorismo o eversione, ovvero avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416bis, ovvero per altri reati (es. omicidio, sequestro di persona a scopo di estorsione) sono ammessi alla () solo se sia possibile escludere collegamenti con la criminalit à organizzata o eversiva.
Sono, altres ì, ammessi alla () coloro che, avendo commesso reati per finalit à di terrorismo o di eversione, si dissocino, ovvero collaborino con la giustizia, nella repressione dei reati medesimi.
Quanto alla revoca della (), la Corte Costituzionale, con sent. n. 418/98 ha dichiarato l'illegittimit à dell'art. 177 c.p., nella parte in cui la dispone in caso di condanna per qualsiasi delitto o contravvenzione della stessa indole, anzich é disporla in caso di condotta incompatibile con il mantenimento del beneficio, in relazione alla condanna subita.