Emptio non tollit locatum

Emptio non tollit locatum [l'acquisto non sopprime la locazione] (d. civ.)
Fondamentale principio giuridico, in virtù del quale l'acquirente di un bene (che il venditore aveva in precedenza dato in locazione) è tenuto a rispettare il contratto di locazione stipulato dal suo dante causa con un terzo (art. 1599 c.c.).
È altresì nulla la clausola che prevede la risoluzione del contratto in caso di alienazione della cosa.