Efficacia

Efficacia
È l'idoneità di un fatto, atto, negozio a produrre effetti giuridici di natura costitutiva, modificativa o estintiva di una situazione o posizione giuridica.
() del negozio giuridico (d. civ.)
In base all'art. 1321 c.c. gli effetti giuridici del negozio possono essere:
— costitutivi: se sono diretti alla formazione di un rapporto giuridico:
— modificativi: se intervengono su un rapporto giuridico in atto per modificarne la disciplina;
— estintivi: se determinano l'estinzione di un rapporto giuridico.
In relazione al loro oggetto si distinguono:
— effetti reali: se costituiscono o trasferiscono la proprietà o altro diritto reale o di credito;
— effetti obbligatori: se, invece, costituiscono un rapporto obbligatorio.
Spesso ad un singolo atto giuridico conseguono tanto effetti reali quanto effetti obbligatori (es.: dal negozio di compravendita derivano il trasferimento del diritto reale e l'obbligo di pagare il prezzo).
In relazione ai soggetti su cui incidono possono ancora distinguersi in:
— erga omnes: se possono essere fatti valere contro tutti;
— personali: se, invece, sono valevoli solo nei confronti di destinatari particolari.
Rispetto ai risultati, gli effetti possono essere: definitivi (è la regola): provvisori o temporanei (artt. 610, 615, 618 c.c.).
() della legge nello spazio
L'(—) nello spazio attiene direttamente al diritto internazionale privato. La L. 218/1995 regola l'applicabilità nello spazio, nell'ordinamento giuridico italiano, della legge nazionale (italiana o straniera) nel caso di situazioni o rapporti giuridici che non coinvolgano solo cittadini italiani, o che non si sono svolti e definiti esclusivamente nel territorio italiano.
() della legge nel tempo
Perché la norma possa entrare in vigore e spiegare in pieno la sua (—) erga omnes si richiedono:
— la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale;
— il decorso di un certo periodo di tempo, detto vacatio legis (di regola 15 giorni dalla pubblicazione), per consentire ai destinatari di venire a conoscenza della legge. Trascorso tale periodo, la legge diviene obbligatoria per tutti e vale il principio per cui ignorantia legis non excusat.
() dell'atto amministrativo (d. amm.)
L'(—) consiste nell'attitudine dell'atto a produrre effetti. L'atto amministrativo diviene produttivo di effetti, a seguito del positivo completamento della fase di integrazione dell'efficacia (controllo + comunicazione all'interessato).
Gli effetti dell'atto possono essere (VIRGA):
a) costitutivi: se creano una situazione giuridica ex novo, o modificano una situazione preesistente o la estinguono;
b) dichiarativi: se accertano o chiariscono una situazione già esistente;
c) ampliativi: se favorevoli per il destinatario;
d) restrittivi: se sfavorevoli per il destinatario. Ai sensi dell'art. 21bis della L. 241/1990 introdotto dalla L. 15/2005 il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile e che qualora per il numero dei destinatari la comunicazione non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione possa provvedere mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci.