Ignorantia legis non excusat

Ignorantia legis non excusat [l'ignoranza della legge non scusa] (d. pen.)
Principio classico secondo il quale nessuno può invocare l'ignoranza totale o parziale della legge al fine di eludere l'applicazione della norma. Le leggi, infatti, una volta trascorso il periodo di vacatio legis si presumono conosciute da tutti e sono obbligatorie.
Nel diritto penale, il principio (—) è espressamente contenuto nell'art. 5 c.p., e indica la condizione psicologica di mancante o erronea conoscenza della legge penale.
Prima dell'intervento della sentenza della Corte Cost. n. 364/88, l'art. 5 c.p. sanciva che nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.
Basandosi sul dettato normativo, la giurisprudenza e buona parte della dottrina hanno costantemente escluso che la sussistenza, in capo all'agente, della colpevolezza presupponga la coscienza dell'antigiuridicità del fatto, ossia la consapevolezza che il comportamento in questione sia giuridicamente vietato. A tale asserzione si è addivenuti, oltre che in forza dell'interpretazione dell'art. 5, anche in virtù della valutazione dell'incongruità dell'esclusione della colpevolezza dell'agente laddove egli abbia avuto la concreta possibilità di conoscere la legge, e della gravità degli intralci che deriverebbero alla giustizia ove gli imputati fossero ammessi a provare, di volta in volta, l'ignoranza dell'esistenza della legge penale.
L'applicazione dell'art. 5 c.p. era, tuttavia, in contrasto con i principi costituzionali atteso che, non essendo più ammissibile, in una società moderna caratterizzata da fenomeni di inflazione e di anarchia legislativa, una presunzione assoluta di conoscenza della legge, nessun rimprovero può essere rivolto all'agente che, pur essendosi comportato diligentemente, non sia stato in condizione di conoscere la norma.
Sulla scorta di queste considerazioni, la giurisprudenza, limitatamente alle contravvenzioni, aveva introdotto un temperamento, escludendo la colpevolezza nei casi di:
— ignoranza invincibile, per l'assoluta impossibilità collettiva di prendere conoscenza della legge (es.: mancata distribuzione della Gazzetta Ufficiale per calamità nazionale);
— errore scusabile sulla liceità del fatto, dovuto a circostanze, obiettive o subiettive, idonee a frapporre ostacoli seri e non pretestuosi alla percezione dell'illiceità del fatto (es.: sentenze manifestamente contraddittorie, norme equivoche).
Questo principio è stato successivamente recepito e generalizzato dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile.
Secondo la Corte, posto che su ogni cittadino incombono precisi doveri di informazione e di attenzione alle norme penali, l'inevitabilità dell'ignoranza va valutata:
— sotto il profilo oggettivo, tenendo conto delle circostanze di fatto che possono averla determinata (es.: assoluta oscurità del testo di legge);
— sotto il profilo soggettivo, tenendo conto delle particolari conoscenze ed abilità, che gli consentono di accertare il contenuto della legge in base al tipo di reato, per cui l'inevitabilità dell'ignoranza può rilevare solo per i reati di mero scopo, rispetto ai quali la coscienza generica dell'antisocialità o dell'offensività del fatto non è concepibile e va, pertanto, surrogata dalla conoscibilità della legge.