Ignorantia legis non excusat
Ignorantia legis non excusat [l'ignoranza della legge non scusa] (d. pen.)
Principio classico secondo il quale nessuno pu ò invocare l'ignoranza totale o parziale della legge al fine di eludere l'applicazione della norma. Le leggi, infatti, una volta trascorso il periodo di vacatio legis si presumono conosciute da tutti e sono obbligatorie.
Nel diritto penale, il principio () è espressamente contenuto nell'art. 5 c.p., e indica la condizione psicologica di mancante o erronea conoscenza della legge penale.
Prima dell'intervento della sentenza della Corte Cost. n. 364/88, l'art. 5 c.p. sanciva che nessuno pu ò invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale.
Basandosi sul dettato normativo, la giurisprudenza e buona parte della dottrina hanno costantemente escluso che la sussistenza, in capo all'agente, della colpevolezza presupponga la coscienza dell'antigiuridicit à del fatto, ossia la consapevolezza che il comportamento in questione sia giuridicamente vietato. A tale asserzione si è addivenuti, oltre che in forza dell'interpretazione dell'art. 5, anche in virt ù della valutazione dell'incongruit à dell'esclusione della colpevolezza dell'agente laddove egli abbia avuto la concreta possibilit à di conoscere la legge, e della gravit à degli intralci che deriverebbero alla giustizia ove gli imputati fossero ammessi a provare, di volta in volta, l'ignoranza dell'esistenza della legge penale.
L'applicazione dell'art. 5 c.p. era, tuttavia, in contrasto con i principi costituzionali atteso che, non essendo pi ù ammissibile, in una societ à moderna caratterizzata da fenomeni di inflazione e di anarchia legislativa, una presunzione assoluta di conoscenza della legge, nessun rimprovero pu ò essere rivolto all'agente che, pur essendosi comportato diligentemente, non sia stato in condizione di conoscere la norma.
Sulla scorta di queste considerazioni, la giurisprudenza, limitatamente alle contravvenzioni, aveva introdotto un temperamento, escludendo la colpevolezza nei casi di:
ignoranza invincibile, per l'assoluta impossibilit à collettiva di prendere conoscenza della legge (es.: mancata distribuzione della Gazzetta Ufficiale per calamit à nazionale);
errore scusabile sulla liceit à del fatto, dovuto a circostanze, obiettive o subiettive, idonee a frapporre ostacoli seri e non pretestuosi alla percezione dell'illiceit à del fatto (es.: sentenze manifestamente contraddittorie, norme equivoche).
Questo principio è stato successivamente recepito e generalizzato dalla Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimit à costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 5 c.p. nella parte in cui non esclude dall'inescusabilit à dell'ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile.
Secondo la Corte, posto che su ogni cittadino incombono precisi doveri di informazione e di attenzione alle norme penali, l'inevitabilit à dell'ignoranza va valutata:
sotto il profilo oggettivo, tenendo conto delle circostanze di fatto che possono averla determinata (es.: assoluta oscurit à del testo di legge);
sotto il profilo soggettivo, tenendo conto delle particolari conoscenze ed abilit à, che gli consentono di accertare il contenuto della legge in base al tipo di reato, per cui l'inevitabilit à dell'ignoranza pu ò rilevare solo per i reati di mero scopo, rispetto ai quali la coscienza generica dell'antisocialit à o dell'offensivit à del fatto non è concepibile e va, pertanto, surrogata dalla conoscibilit à della legge.