Doppio grado di giurisdizione

Doppio grado di giurisdizione [principio del] (d. proc. civ.)
È il principio secondo il quale, dopo la decisione di primo grado in un giudizio (civile, penale, amministrativo, tributario), e prima dell'intervento di legittimità della Corte di Cassazione, è ammessa la possibilità di un riesame della questione da parte di un diverso organo giudicante. Il (—) di merito non è costituzionalmente garantito: l'art. 111 Cost., infatti, garantisce solo la ricorribilità in Cassazione e per i soli motivi di legittimità.
Il (—), inteso come principio secondo cui il rapporto deciso deve essere sottoposto ad una nuova cognizione in tutte le questioni che hanno formato oggetto di esame da parte del giudice di primo grado, si realizza nei limiti in cui lo consente la struttura dell'appello. Difatti il principio del (—) non comporta la necessità che la causa e le singole questioni che ne sono oggetto vengano in concreto decise due volte da due giudici diversi, ma è egualmente soddisfatto purché sulla questione successivamente esaminata dal giudice dell'impugnazione sia stata possibile la cognizione del primo giudice, ancorché questi abbia omesso di pronunciarsi su di essa. Così il giudice d'appello, da un lato, riesamina solo una posizione di quello che costituì il thema decidendum e il thema probandum (domande, eccezioni, prove), dall'altro, provvede ad esami non effettuati (o non effettuati in modo valido) dal giudice di primo grado. In queste ultime ipotesi egli diviene giudice di primo ed unico grado.