Doppio grado di giurisdizione
Doppio grado di giurisdizione [principio del] (d. proc. civ.)
Il (), inteso come principio secondo cui il rapporto deciso deve essere sottoposto ad una nuova cognizione in tutte le questioni che hanno formato oggetto di esame da parte del giudice di primo grado, si realizza nei limiti in cui lo consente la struttura dell'appello. Difatti il principio del () non comporta la necessit à che la causa e le singole questioni che ne sono oggetto vengano in concreto decise due volte da due giudici diversi, ma è egualmente soddisfatto purch é sulla questione successivamente esaminata dal giudice dell'impugnazione sia stata possibile la cognizione del primo giudice, ancorch é questi abbia omesso di pronunciarsi su di essa. Cos ì il giudice d'appello, da un lato, riesamina solo una posizione di quello che costitu ì il thema decidendum e il thema probandum (domande, eccezioni, prove), dall'altro, provvede ad esami non effettuati (o non effettuati in modo valido) dal giudice di primo grado. In queste ultime ipotesi egli diviene giudice di primo ed unico grado.