Donna
Donna (d. cost.)
La Costituzione repubblicana all'art. 3 vieta ogni forma di discriminazione, anche nei confronti del sesso riconoscendo parit à di diritti alla () rispetto all'uomo, considerato in passato principale protagonista dei rapporti giuridici pubblici e privati.
Numerose disposizioni costituzionali ribadiscono tale principio, nell'ambito:
della famiglia: l'art. 29 Cost. afferma il principio dell'eguaglianza giuridica e morale dei coniugi;
del lavoro: l'art. 37 Cost. garantisce alla () lavoratrice gli stessi diritti e parit à di retribuzione rispetto all'uomo;
del corpo elettorale: l'art. 48 Cost. assicura il diritto di voto ad uomini e () (si ricordi che, sotto la vigenza dello Statuto Albertino, alla () non era riconosciuto tale diritto);
dell'accesso a cariche ed uffici pubblici: l'art. 51 Cost. assicura, a tale scopo, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, la piena uguaglianza dei sessi.
Lo sforzo del legislatore ordinario è stato orientato soprattutto a garantire la concreta applicazione del principio di non discriminazione in base al sesso in materia di lavoro [Pari opportunit à fra uomo e donna].