Disposizioni

Disposizioni
() di attuazione, di coordinamento e transitorie (teoria gen.)
Le prime sono dirette a completare, disciplinando specificamente situazioni previste in via generale dal codice; le seconde coordinano i nuovi istituti con la legislazione speciale e previgente; le terze, infine, regolano la successione cronologica tra due leggi, determinando l'ambito di applicazione delle nuove norme in relazione alle precedenti.
() sulla legge in generale o preleggi (teoria gen.)
Norme, premesse al codice civile, che disciplinano l'intero sistema giuridico italiano.
Si distinguono in due gruppi: il primo riguarda le fonti del diritto, il secondo pone le norme relative ai criteri di applicazione della legge (obbligatorietà, effetti nel tempo, interpretazione della legge, trattamento dello straniero).
Gli artt. 17-31 delle preleggi sono stati abrogati dalla L. 218/95 che ha riscritto il complesso normativo del diritto internazionale privato.
() testamentarie (d. civ.)
In materia testamentaria, le (—) relative all'istituzione di erede e dei legati devono indicare espressamente le persone a favore delle quali sono poste: l'art. 628 c.c., infatti, commina la nullità delle (—) a favore di persona incerta. Inoltre, le (—) sono nulle quando si collegano ad un motivo illecito unico e determinante e questo risulta dal testamento.
Tipi particolari di (—) testamentarie sono:
— le (—) a favore dell'anima, con le quali il testatore impone il compimento di atti di culto a beneficio della propria anima o dell'anima altrui (art. 629 c.c.). Tali (—) sono valide solo se sono determinati o determinabili i beni o la somma da impiegarsi, in caso contrario sono nulle;
— le (—) a favore dei poveri, le quali, se sono espresse genericamente, vale a dire non dettate a favore di persone fisiche o giuridiche determinate, si intendono volte a favore dei poveri del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della morte ed i beni sono devoluti all'ente comunale di assistenza (ora il Comune, per la soppressione di questi enti con D.P.R. 616/77) (art. 630 c.c.);
— le (—) fiduciarie (art. 627 c.c.), con le quali il testatore trasmette i beni a una persona nella quale ripone fiducia, con l'intesa (che non risulta nel testamento) che questa trasmetta i beni stessi ad altro soggetto, che il testatore può avere già indicato o la cui scelta può avere lasciato all'apparente beneficiato.
La (—) fiduciaria viene così denominata, in quanto nessuna tutela giuridica è predisposta per assicurare che il destinatario apparente dei beni assolva effettivamente all'incarico ricevuto; tuttavia se il fiduciario esegue spontaneamente la (—) fiduciaria, trasferendo i beni alla persona voluta dal testatore, non può agire per ripetere i beni stessi.
Questa disciplina, però, non si applica quando la (—) fiduciaria è posta per realizzare l'attribuzione a favore di persone incapaci a ricevere.
() transitorie e finali della Costituzione (d. cost.)
Sono 18 disposizioni, contraddistinte da numeri romani, contenenti norme con lo stesso valore formale della Costituzione, gran parte delle quali indirizzate a disciplinare e garantire, con norme transitorie, la corretta instaurazione del nuovo regime costituzionale.
Di particolare valore politico rimane, comunque, la XII (—) che fa divieto di riorganizzare, sotto qualsiasi forma, il disciolto partito fascista.