Disoccupazione
Disoccupazione (d. pubbl.; d. lav.)
Dal punto di vista economico la () è una situazione di squilibrio del mercato del lavoro in cui l'offerta di lavoro è maggiore della domanda.
Tale fenomeno pu ò essere strutturale, se deriva da carenze del sistema economico, o congiunturale allorch é è connesso a situazioni contingenti del mercato.
Da un punto di vista legislativo, il termine disoccupato è stato utilizzato per lo pi ù con riferimento a colui che, pur privo di lavoro, ha in precedenza prestato attivit à lavorativa, mentre veniva definito inoccupato colui che fosse in cerca di prima occupazione.
Con i pi ù recenti interventi normativi (D.Lgs. 181/2000 e D.Lgs. 297/2002) questa distinzione è stata conservata solo per situazioni di () o inoccupazione di lunga durata. Comunque la nozione di () varia a seconda delle finalit à dell'intervento legislativo attuato, in base all'art. 38 Cost. ove si sancisce solennemente il diritto dei lavoratori a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso (tra gli altri) di () involontaria.
L'intervento legislativo si realizza con molteplici iniziative, sia quelle rientranti nella politica della massima occupazione, che tende a favorire la creazione di nuovi posti di lavoro al fine di intervenire a monte nei confronti del fenomeno della (), attuando cos ì un sistema di sicurezza sociale, sia le iniziative che intervengono a valle garantendo un sostegno del reddito nei casi di () [Ammortizzatori sociali].
Si distingue tra:
disoccupati di lunga durata, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attivit à di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da pi ù di dodici mesi o da pi ù di sei mesi se giovani;
inoccupati di lunga durata, coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attivit à lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da pi ù di dodici mesi o da pi ù di sei mesi se giovani;
donne in reinserimento lavorativo, quelle che, gi à precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattivit à.
Lo stato di () è definito come la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attivit à lavorativa secondo modalit à definite con i servizi competenti . Il D.Lgs. 181/2000 stabilisce le seguenti cause che determinano la perdita dello stato di ():
rifiuto ingiustificato di partecipare al colloquio di orientamento o alle iniziative dei centri per l'impiego volte ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro;
rifiuto ingiustificato di una congrua offerta di lavoro, sia esso a tempo indeterminato, determinato (purch é di durata superiore ad otto mesi o quattro se si tratta di giovani) che sia localizzata entro limiti di distanza e tempi di trasporto pubblico stabiliti dalle singole Regioni.
Lo stato di () è, invece, conservato qualora il soggetto interessato svolga un'attivit à retribuita al di sotto di una certa soglia di reddito annuale minimo, mentre è sospeso quando si accetta un'offerta di lavoro a tempo determinato o temporaneo di durata inferiore ad otto mesi (quattro per i giovani).
Dal punto di vista previdenziale, opera l'Assicurazione generale obbligatoria contro la () involontaria, istituita con il R.D. n. 2214 del 1919.
Oggetto di tale assicurazione è il rischio della mancanza di guadagno derivante da uno stato di () involontaria e presuppone l'estinzione di un precedente rapporto di lavoro, non conseguente a condizioni soggettive del lavoratore.
Attualmente operano nel nostro ordinamento due principali tipi di trattamento di (): ordinario e speciale.
Il primo è disciplinato dalla L. 1827/1935 e spetta ai lavoratori disoccupati in possesso di anzianit à assicurativa almeno biennale e di un anno di contribuzione nel biennio precedente lo stato di ().
Il secondo tipo di trattamento di () è relativo ai soli lavoratori del settore edile, dal momento che i trattamenti speciali per l'industria sono stati sostituiti a far data dall'11-8-1991, dall'indennit à di mobilit à [Mobilit à].
() parziale
Consiste nella riduzione dell'orario di lavoro o nella sospensione temporanea del lavoro dovuta a situazioni temporanee di mercato non imputabili al datore di lavoro o al lavoratore.
Per tali situazioni sono previsti interventi ordinari e straordinari di integrazione salariale onde permettere alle aziende in crisi di evitare licenziamenti.