Disegno ornamentale
Disegno ornamentale (d. comm.)
Il () riguarda il campo dell'estetica, a differenza dei modelli di utilit à, che riguardano il campo della tecnica. Distinguere fra i due modelli spesso non risulta agevole, dato che lo stesso bene pu ò risultare, al contempo, particolarmente funzionale ed esteticamente pregevole.
Opportunamente, perci ò, il legislatore consente, in tali ipotesi, il rilascio sia del brevetto per i modelli di utilit à sia della registrazione per disegno o modello. L'art. 40 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della propriet à industriale) precisa per ò che le due protezioni non possono essere cumulate in un solo titolo.
La disciplina della materia è stata inizialmente riportata dal R.D. 1411/1940, poi riformata ex D.Lgs. 95/2001 il quale ha, tra l'altro, sostituito al brevetto per modello ornamentale la previsione della registrazione per disegni o modelli e fornito una nuova definizione del disegno o modello industriale, da intendere come l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento .
Questa definizione è ora contenuta nell'art. 31 del Codice della propriet à industriale che, nella Sezione II del Capo II, ha raccolto la previgente disciplina.
L'autore di tale () ha diritto esclusivo di attuarlo, di disporne e di far commercio dei prodotti in cui il () è realizzato. La registrazione del () richiede il requisito della novit à ed il carattere individuale, dura cinque anni dalla data di presentazione della domanda e il titolare pu ò chiedere la proroga di essa fino a un massimo di venticinque anni (art. 37 C.p.i.).