Disegno ornamentale

Disegno ornamentale (d. comm.)
Il (—) riguarda il campo dell'estetica, a differenza dei modelli di utilità, che riguardano il campo della tecnica. Distinguere fra i due modelli spesso non risulta agevole, dato che lo stesso bene può risultare, al contempo, particolarmente funzionale ed esteticamente pregevole.
Opportunamente, perciò, il legislatore consente, in tali ipotesi, il rilascio sia del brevetto per i modelli di utilità sia della registrazione per disegno o modello. L'art. 40 del D.Lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale) precisa però che le due protezioni non possono essere cumulate in un solo titolo.
La disciplina della materia è stata inizialmente riportata dal R.D. 1411/1940, poi riformata ex D.Lgs. 95/2001 il quale ha, tra l'altro, sostituito al brevetto per modello ornamentale la previsione della registrazione per disegni o modelli e fornito una nuova definizione del disegno o modello industriale, da intendere come l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta, in particolare, dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento.
Questa definizione è ora contenuta nell'art. 31 del Codice della proprietà industriale che, nella Sezione II del Capo II, ha raccolto la previgente disciplina.
L'autore di tale (—) ha diritto esclusivo di attuarlo, di disporne e di far commercio dei prodotti in cui il (—) è realizzato. La registrazione del (—) richiede il requisito della novità ed il carattere individuale, dura cinque anni dalla data di presentazione della domanda e il titolare può chiedere la proroga di essa fino a un massimo di venticinque anni (art. 37 C.p.i.).