Difetto di giurisdizione
Difetto di giurisdizione (d. proc. civ.)
Il () ricorre nei soli casi previsti dall'art. 37 c.p.c. e consiste nella impossibilit à per il giudice ordinario di esplicare la propria funzione giurisdizionale, in quanto devoluta dalla legge ad altri giudici cio è a giudici appartenenti non semplicemente ad altri uffici (altrimenti si configurerebbe difetto di competenza ex art. 38 c.p.c.) bens ì ad altri sistemi giudiziali, quale quello dei ricorsi amministrativi o ad altri poteri pubblici (ad es.: Pubblica Amministrazione).
Sussiste difetto di giurisdizione anche nel caso in cui al giudice venga chiesta l'emanazione di uno di quei provvedimenti che gli sono inibiti di fronte all'attivit à amministrativa, come ad esempio l'annullamento o la revoca di un atto amministrativo (che pu ò essere invece solo disapplicato dal giudice ordinario).
Tale difetto è rilevabile in qualunque stato e grado del processo, anche d'ufficio.
Lo strumento che consente alla parte di contestare la giurisdizione del giudice adito, ricorrendo alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, è il regolamento di giurisdizione, ma prima che la causa sia stata decisa nel merito in primo grado. Dopo tale momento l'eventuale () potr à essere fatto valere con gli ordinari mezzi d'impugnazione (appello, ricorso in Cassazione).
Quando sorge una questione sulla sussistenza del difetto di giurisdizione, essa deve formare subito oggetto di esame e di decisione nei modi normali (cfr. art. 187 c. 3 c.p.c.). La questione di giurisdizione rientra, infatti, tra le questioni pregiudiziali di rito, anzi è la prima, in ordine logico, di tali questioni.
La decisione del giudice sulla questione di giurisdizione pu ò essere oggetto di impugnazione: appello e, poi, ricorso alla Corte di Cassazione.