Deduzioni
Deduzioni
() istruttorie (d. proc. civ.)
Sono l'indicazione dei mezzi di prova forniti dalle parti.
A seguito della riforma introdotta dal cd. decreto competitivit à (D.L. 35/2005, conv. in L. 80/2005) è prevista (art. 183) un'unica udienza per la comparizione delle parti e la trattazione della causa. È stata eliminata l'udienza per l'ammissione dei mezzi istruttori e, ai sensi del comma 7 dell'art. 183 (come riformulato, da ultimo, dalla L. 263/2005), il giudice provvede sulle richieste istruttorie delle parti fissando l'udienza ex art. 184 c.p.c. per l'assunzione delle prove ritenute ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.
Inoltre, se il giudice dispone d'ufficio mezzi di prova, ciascuna parte pu ò dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione a quelli ordinati d'ufficio dal giudice, nonch é depositare memorie di replica nell'ulteriore termine perentorio assegnato dal giudice.
() nel diritto tributario (d. trib.)
Importo che il contribuente pu ò sottrarre dal proprio reddito allo scopo di ridurre la base imponibile ai fini dell'imposizione diretta; mediante il ricorso a tale sistema il contribuente potr à pagare un'imposta inferiore perch é calcolata sulla base di un reddito pi ù basso. La () si differenzia:
dalla detrazione d'imposta perch é in questo caso la somma che lo Stato consente di sottrarre è scalata dall'imposta dovuta e non dal reddito;
dalla riduzione d'imposta perch é in questo caso lo Stato consente di applicare direttamente un'imposta inferiore rispetto a quella applicabile alla generalit à dei contribuenti (ad esempio l'imposta di registro dimezzata per chi acquista la prima casa).
Le somme che lo Stato consente di portare in () sono in genere relative a una serie di spese ritenute necessarie (spese mediche, contributi previdenziali etc.) o socialmente desiderabili (donazioni a favore di istituzioni religiose, associazioni culturali etc.), dettagliatamente elencate nell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi [TUIR].
Le () in conto capitale sono le riduzioni degli oneri fiscali connesse alle spese in conto capitale di un'impresa.
L'esistenza di tali () permette di incoraggiare gli acquisti di nuovi beni capitali, in quanto lo stesso deprezzamento annuale pu ò essere considerato come spesa dell'impresa nel calcolo delle imposte dovute.