Costituzione in mora

Costituzione in mora [atto di] (d. civ.)
È l'intimazione formale ad adempiere, per mezzo dell'ufficiale giudiziario, o più semplicemente per iscritto senza bisogno di formule sacramentali, rivolta dal creditore al debitore (art. 1219 c.c.), alla quale deve farsi ricorso:
— se il debito è pagabile presso il debitore;
— quando manchi il termine per l'adempimento ed il creditore non l'abbia fatto fissare dal giudice.
La (—) non occorre invece:
— quando il debito deriva da fatto illecito;
— quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione;
— quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore.
L'intimazione o richiesta della prestazione da parte del creditore presuppone, inoltre, l'inadempimento provvisorio, suscettibile di essere sanato; essa non è necessaria quando il creditore fa valere la definitiva inesecuzione della prestazione.
Poiché l'unico requisito formale prescritto dall'art. 1219 c.c., per la (—) del debitore è la richiesta scritta di adempimento, il creditore può provare con qualsiasi mezzo, anche con presunzioni, di avergli manifestato in tal modo la sua volontà. Pertanto costituisce atto idoneo ad interrompere la prescrizione, l'inoltro della predetta richiesta per lettera raccomandata, la cui spedizione è certamente provata dalla relativa ricevuta.