Controllo contabile

Controllo contabile (d. comm.)
Il (—), che prima della riforma del 2003 spettava al collegio sindacale, nel nuovo regime societario viene affidato ad un revisore esterno, persona fisica o società di revisione (necessariamente nel caso di società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
Il conferimento dell'incarico, salvo che per i primi revisori nominati nell'atto costitutivo, compete all'assemblea, sentito il collegio sindacale. Anche la revoca, solo per giusta causa, viene disposta dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, e la relativa deliberazione deve essere approvata dal tribunale.
Il revisore o la società incaricata del controllo contabile:
— verifica la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
— verifica la corrispondenza del bilancio di esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformità alle norme che li disciplinano;
— esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
Il legislatore ha previsto, tuttavia, una residua competenza contabile in capo al collegio sindacale, riconoscendo alle società che abbiano optato per il regime di amministrazione tradizionale e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato il potere di affidare la relativa funzione a quest'ultimo.
I revisori sono responsabili illimitatamente e solidalmente con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi. Essi, inoltre, sono responsabili per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri nei confronti della società revisionata, dei soci e dei terzi.
L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni a decorrere dalla cessazione dell'incarico.
Con riguardo alle società quotate, già la L. 216/74, confermata sul punto dal D.Lgs. 58/98, aveva scisso le funzioni di controllo, esercitate dal collegio sindacale, da quelle di riscontro contabile, demandando queste ultime alle società di revisione.