Controllo contabile
Controllo contabile (d. comm.)
Il (), che prima della riforma del 2003 spettava al collegio sindacale, nel nuovo regime societario viene affidato ad un revisore esterno, persona fisica o societ à di revisione (necessariamente nel caso di societ à che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio), iscritto nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
Il conferimento dell'incarico, salvo che per i primi revisori nominati nell'atto costitutivo, compete all'assemblea, sentito il collegio sindacale. Anche la revoca, solo per giusta causa, viene disposta dall'assemblea, sentito il collegio sindacale, e la relativa deliberazione deve essere approvata dal tribunale.
Il revisore o la societ à incaricata del controllo contabile:
verifica la regolare tenuta della contabilit à sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
verifica la corrispondenza del bilancio di esercizio e, ove redatto, del bilancio consolidato alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la conformit à alle norme che li disciplinano;
esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.
Il legislatore ha previsto, tuttavia, una residua competenza contabile in capo al collegio sindacale, riconoscendo alle societ à che abbiano optato per il regime di amministrazione tradizionale e che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato il potere di affidare la relativa funzione a quest'ultimo.
I revisori sono responsabili illimitatamente e solidalmente con gli amministratori per i fatti e le omissioni di questi. Essi, inoltre, sono responsabili per i danni derivanti dall'inadempimento dei loro doveri nei confronti della societ à revisionata, dei soci e dei terzi.
L'azione di responsabilit à si prescrive in cinque anni a decorrere dalla cessazione dell'incarico.
Con riguardo alle societ à quotate, gi à la L. 216/74, confermata sul punto dal D.Lgs. 58/98, aveva scisso le funzioni di controllo, esercitate dal collegio sindacale, da quelle di riscontro contabile, demandando queste ultime alle societ à di revisione.