Concordato

Concordato
() fallimentare (d. fall.)
È una particolare forma di chiusura del fallimento con la quale si realizza la soddisfazione paritaria dei creditori senza ricorrere alla fase della liquidazione dell'attivo.
L'istituto del (—) fallimentare (artt. 124 ss. R.D. 267/1942) è stato significativamente modificato dalla riforma delle procedure concorsuali (D.Lgs. 9-1-2006, n. 5), nell'ottica di agevolare il ricorso alla procedura e di semplificare la stessa, e successivamente dal D.Lgs. 169/2007 (a decorrere dal 1 gennaio 2008).
La proposta di (—) può essere presentata da uno o più creditori o da un terzo, anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta la contabilità e i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito da sottoporre all'approvazione del giudice delegato.
Essa non può essere presentata dal fallito, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo.
La proposta può prevedere:
ala suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;
btrattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;
cla ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.
La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista designato dal tribunale.
Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione
La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo fallimentare, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il (—) ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il fallito, fermo quanto disposto dagli artt. 142 ss. R.D. 267/1942 in caso di esdebitazione.
La proposta di (—) è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte.
Una volta espletato tale adempimento preliminare, il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del curatore e del comitato dei creditori venga comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso.
Il (—) è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.
Ove siano previste diverse classi di creditori, il (—) è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.
I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.
() preventivo (d. fall.)
È un mezzo che la legge accorda al debitore per evitare gli inconvenienti della procedura fallimentare e a cui si può ricorrere prima della dichiarazione di fallimento; il (—) preventivo si dispone attraverso un accordo giudiziale tra debitore e creditori circa le modalità con cui dovranno essere estinte tutte le obbligazioni.
Anche questa procedura è stata modificata dal D.Lgs. 169/2007.
Per l'ammissibilità della proposta di (—) è sufficiente che l'imprenditore versi in uno stato di crisi (art. 160 L. fall.), ossia in una condizione che precede lo stato di insolvenza vero e proprio. Tuttavia, per stato di crisi si intende anche lo stato di insolvenza (art. 160, ult. co., R.D. 267/1942).
Il debitore propone ai creditori un piano di risanamento che può prevedere:
— la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma (come la cessione dei beni, l'attribuzione ai creditori di azioni, quote, obbligazioni o altri strumenti finanziari e titolo di debito);
— l'attribuzione delle attività del debitore a un terzo assuntore, che può anche essere costituito dai creditori medesimi, da società da questi partecipate o da costituirsi nel corso della procedura ma le cui azioni sono destinate ad essere assegnate ai creditori medesimi.
Inoltre, il piano presentato dal debitore può prevedere la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizioni giuridiche ed interessi economici omogenei, nonché trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.
La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione giurata di un professionista.
Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.
Il (—) è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.
I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di (—) prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del (—).
Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della proposta di concordato.
Il (—) omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato.
Ciascuno dei creditori può richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento, purché non si tratti di inadempimento di scarsa importanza (art. 1455 c.c.).
Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto dal concordato.
Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.