Concepturus

Concepturus (d. civ.)
Il termine latino indica il nascituro non ancora concepito. Il legislatore stabilisce che il (—) possa essere destinatario di disposizioni testamentarie e di donazioni (artt. 462, 784 c.c.).
L'unica condizione posta è che si tratti di figli di una determinata persona vivente al tempo del testamento o della donazione.
Si ritiene che né il (—), né il nascituro concepito abbiano capacità giuridica.