Compensatio lucri cum damno

Compensatio lucri cum damno [compensazione del guadagno con il danno] (d. civ.)
È il principio secondo il quale, nel determinare l'ammontare del danno, occorre calcolare anche gli eventuali vantaggi che trovino origine nello stesso atto che ha prodotto il danno (es.: il ritardo nella consegna del bene ne evita la distruzione).