Commessi

Commessi (d. comm.)
Sono ausiliari dell'imprenditore, che esercitano attività subordinate di concetto o materiali, estranee a funzioni direttive.
Essi possono essere:
— preposti alla vendita nei locali dell'impresa, cd. (—) di negozio;
— incaricati della vendita da piazza a piazza, cd. (—) viaggiatori.
I loro poteri rappresentativi sono strettamente collegati alle mansioni svolte: essi, perciò, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati (art. 2210 c.c.).
Tuttavia i (—):
— non possono esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, né concedere dilazioni o sconti che non siano di uso (art. 2210 c.c.);
— non possono derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole stampate sui moduli dell'impresa senza una speciale autorizzazione scritta (art. 2211 c.c.);
— non possono esigere il prezzo delle merci vendute fuori dai locali di vendita, né nei locali stessi se alla riscossione è destinata un'apposita cassa (art. 2213 c.c.);
— non possono acquistare in proprio merci vendute nel negozio ad un prezzo inferiore a quello fissato per la vendita al pubblico, salvo autorizzazione dell'imprenditore (art. 1395 c.c.).