Dispensa dalla collazione (d. civ.)
È la disposizione del testatore o del donante con la quale si esonera l'erede, appartenente alle categorie indicate nell'art. 737 c.c., dal conferimento, in sede di divisione, di quanto ricevuto in vita a titolo di donazione dal defunto.
È un atto unilaterale, anche se contenuto nella donazione, ed è, secondo molti autori, sempre revocabile, in quanto avrebbe, comunque, natura di disposizione mortis causa.
La (), tuttavia, ha effetto solo nei limiti della quota disponibile.