Cognome
Cognome (d. civ.)
Il () è il nome della famiglia; fa parte del nome, insieme al prenome, o nome individuale.
Il () pu ò essere modificato solo in casi eccezionali (art. 6, co. 3 c.c.); si acquista per nascita, per matrimonio (artt. 143bis e 156bis c.c.) e per adozione.
La migliore dottrina ritiene che il diritto al nome sia un diritto personalissimo, inalienabile ed imprescrittibile [Nome (Diritto al)].
() della moglie
La moglie aggiunge al proprio () quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile fino a che passi a nuove nozze (art. 143bis c.c.).
La donna perde il () del marito in caso di divorzio; tuttavia il tribunale pu ò autorizzarla a conservarlo, in aggiunta al proprio, quando sussista un interesse suo o dei figli degno di tutela. Il giudice, inoltre, pu ò, in via pi ù generale, vietare alla moglie l'uso del () del marito, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e pu ò parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio (art. 146bis c.c.).