Cognome

Cognome (d. civ.)
Il (—) è il nome della famiglia; fa parte del nome, insieme al prenome, o nome individuale.
Il (—) può essere modificato solo in casi eccezionali (art. 6, co. 3 c.c.); si acquista per nascita, per matrimonio (artt. 143bis e 156bis c.c.) e per adozione.
La migliore dottrina ritiene che il diritto al nome sia un diritto personalissimo, inalienabile ed imprescrittibile [Nome (Diritto al)].
() della moglie
La moglie aggiunge al proprio (—) quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile fino a che passi a nuove nozze (art. 143bis c.c.).
La donna perde il (—) del marito in caso di divorzio; tuttavia il tribunale può autorizzarla a conservarlo, in aggiunta al proprio, quando sussista un interesse suo o dei figli degno di tutela. Il giudice, inoltre, può, in via più generale, vietare alla moglie l'uso del (—) del marito, quando tale uso sia a lui gravemente pregiudizievole, e può parimenti autorizzare la moglie a non usare il cognome stesso, qualora dall'uso possa derivarle grave pregiudizio (art. 146bis c.c.).