Clausola di sbarramento

Clausola di sbarramento (d. pubbl.)
Clausola che estromette dal procedimento di ripartizione dei seggi quelle liste che non hanno ottenuto una determinata percentuale di voti.
Nel sistema elettorale [Sistemi (elettorali)] della Repubblica Federale Tedesca, essa impedisce la rappresentanza nel Bundestag ai partiti che non raggiungano il 5% dei voti validi su tutto il territorio federale. Non trova applicazione nei confronti delle liste che abbiano vinto in almeno tre collegi uninominali.
Nel sistema elettorale italiano è prevista, a seguito della riforma legislativa attuata con L. 270/2005, una (—) per la ripartizione dei seggi sia alla Camera dei deputati che al Senato.
Per le elezioni della Camera, la (—) è del 10% dei voti per le coalizioni, del 4% per i partiti non collegati, del 2% per i partiti coalizzati; è inoltre previsto che al riparto dei seggi partecipi anche la lista che, nell'ambito di una coalizione, abbia raggiunto il migliore risultato, pur non raggiungendo la percentuale del 2%. Per le elezioni del Senato, invece, la (—) è del 20% per le coalizioni, dell'8% per i partiti non coalizzati, del 3% per i partiti coalizzati.