C.I.D.
C.I.D. [convenzione di indennizzo diretto] (d. ass.)
Convenzione sottoscritta dalle compagnie assicurative (sostituita, dal 1 febbraio 2007, dalla convenzione C.A.R.D.) allo scopo di ridurre i costi di gestione e accelerare i tempi di liquidazione del danno conseguente ad un incidente automobilistico.
La peculiarit à della () sta nel fatto che il danneggiato pu ò chiedere il risarcimento al proprio assicuratore anzich é all'assicuratore del responsabile. L'assicuratore del responsabile (impresa debitrice) è poi tenuto a rimborsare l'indennizzo versato al danneggiato dalla sua compagnia.
Per i sinistri verificatisi a partire dal 1 gennaio 2000 la convenzione si applica a quelli:
a) verificatisi ovunque nel mondo;
b) conseguenti ad una collisione tra non pi ù di due autoveicoli coperti da assicurazione obbligatoria di una impresa aderente alla convenzione;
c) che abbiano provocato danni anche ad uno solo dei veicoli (con esclusione di qualsiasi danno alle persone e alle cose trasportate);
d) per i quali i conducenti dei due veicoli coinvolti abbiano sottoscritto il cd. modulo blu di constatazione amichevole.
Dal 1 febbraio 2007 è in vigore la procedura per il risarcimento diretto in base alla quale in caso di incidente fra due veicoli regolarmente assicurati saranno risarciti direttamente dal proprio assicuratore, anzich é dall'assicuratore del responsabile, i danni materiali subiti dal veicolo non responsabile e gli eventuali danni alle cose trasportate, nonch é gli eventuali danni alla persona di lieve entit à subiti dal conducente.
Per rendere operativa la nuova procedura le imprese hanno sottoscritto una nuova Convenzione (C.A.R.D.) sostitutiva del C.I.D.