C.I.D.

C.I.D. [convenzione di indennizzo diretto] (d. ass.)
Convenzione sottoscritta dalle compagnie assicurative (sostituita, dal 1 febbraio 2007, dalla convenzione C.A.R.D.) allo scopo di ridurre i costi di gestione e accelerare i tempi di liquidazione del danno conseguente ad un incidente automobilistico.
La peculiarità della (—) sta nel fatto che il danneggiato può chiedere il risarcimento al proprio assicuratore anziché all'assicuratore del responsabile. L'assicuratore del responsabile (impresa debitrice) è poi tenuto a rimborsare l'indennizzo versato al danneggiato dalla sua compagnia.
Per i sinistri verificatisi a partire dal 1 gennaio 2000 la convenzione si applica a quelli:
a) verificatisi ovunque nel mondo;
b) conseguenti ad una collisione tra non più di due autoveicoli coperti da assicurazione obbligatoria di una impresa aderente alla convenzione;
c) che abbiano provocato danni anche ad uno solo dei veicoli (con esclusione di qualsiasi danno alle persone e alle cose trasportate);
d) per i quali i conducenti dei due veicoli coinvolti abbiano sottoscritto il cd. modulo blu di constatazione amichevole.
Dal 1 febbraio 2007 è in vigore la procedura per il risarcimento diretto in base alla quale — in caso di incidente fra due veicoli regolarmente assicurati — saranno risarciti direttamente dal proprio assicuratore, anziché dall'assicuratore del responsabile, i danni materiali subiti dal veicolo non responsabile e gli eventuali danni alle cose trasportate, nonché gli eventuali danni alla persona di lieve entità subiti dal conducente.
Per rendere operativa la nuova procedura le imprese hanno sottoscritto una nuova Convenzione (C.A.R.D.) sostitutiva del C.I.D.