C.A.R.D.

C.A.R.D. [Convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto] (d. ass.)
La (—) è un'estensione dell'attuale convenzione indennizzo diretto (C.I.D.). A differenza di quest'ultima, basata sul riscontro amichevole del sinistro da parte dei soggetti coinvolti, introduce l'obbligatorietà del risarcimento da parte delle compagnie ai propri assicurati che abbiano subíto un incidente, anche in concorso di colpa e in assenza di constatazione amichevole. (D.Lgs. 209/2005; art. 15 D.P.R. 254/2006).
La (—) si applica a tutti quei sinistri che coinvolgono non più di due veicoli e non abbiano causato lesioni gravi al conducente, né danni a terzi.
Secondo la nuova convenzione, un automobilista interessato da un sinistro del quale non abbia responsabilità, o di cui sia eventualmente responsabile in modo parziale, da febbraio 2007 deve interpellare la propria compagnia assicurativa al fine di ottenere il risarcimento del danno subíto, lasciando quest'ultima libera di effettuare il recupero nei confronti della controparte.
La (—) non si applica nei seguenti casi:
incidenti in cui siano stati coinvolti più di due veicoli;
sinistri tra due veicoli assicurati della stessa impresa;
in presenza di danni fisici al conducente con invalidità permanente superiore al 9%;
incidenti che abbiano causato danni fisici a passanti;
qualora uno dei due veicoli coinvolti non sia immatricolato in Italia;
incidenti avvenuti all'estero;
incidenti con ciclomotori privi di targa;
sinistri senza collisione con il veicolo responsabile.