Cariche elettive
Cariche elettive
La Costituzione stabilisce che tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza etc., possono accedere, se in possesso dei requisiti legali, a tutte le () (parlamentari, consiglieri regionali, provinciali etc.) (art. 51 Cost.). Al fine di garantire tale parit à nell'accesso alle (), la Repubblica deve promuovere, con appostiti provvedimenti, le pari opportunit à fra donne ed uomini.
Secondo il disposto di cui all'art. 117, co. 8, Cost., inoltre, le leggi regionali devono rimuovere ogni ostacolo di ordine sociale, culturale ed economico che impedisca la parit à sostanziale dei cittadini e promuovere tale parit à nell'accesso alle (). La Costituzione, inoltre, a questi fini equipara ai cittadini anche gli italiani non appartenenti alla Repubblica, cio è gli individui di nazionalit à italiana che non vivono o operano sul territorio della Repubblica italiana.
Il diritto alla chiamata alle (), detto elettorato passivo, consente al titolare la conservazione del posto (art. 513) per tutta la durata della ().