Cariche elettive

Cariche elettive
La Costituzione stabilisce che tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, razza etc., possono accedere, se in possesso dei requisiti legali, a tutte le (—) (parlamentari, consiglieri regionali, provinciali etc.) (art. 51 Cost.). Al fine di garantire tale parità nell'accesso alle (—), la Repubblica deve promuovere, con appostiti provvedimenti, le pari opportunità fra donne ed uomini.
Secondo il disposto di cui all'art. 117, co. 8, Cost., inoltre, le leggi regionali devono rimuovere ogni ostacolo di ordine sociale, culturale ed economico che impedisca la parità sostanziale dei cittadini e promuovere tale parità nell'accesso alle (—). La Costituzione, inoltre, a questi fini equipara ai cittadini anche gli italiani non appartenenti alla Repubblica, cioè gli individui di nazionalità italiana che non vivono o operano sul territorio della Repubblica italiana.
Il diritto alla chiamata alle (—), detto elettorato passivo, consente al titolare la conservazione del posto (art. 513) per tutta la durata della (—).