Biglietto di cancelleria

Biglietto di cancelleria (d. proc. civ.)
Il (—) è il documento in carta non bollata con cui il cancelliere porta a conoscenza delle parti e degli altri soggetti processuali (pubblico ministero, testimoni, consulente tecnico o altri ausiliari del giudice) determinati fatti rilevanti per il processo, nei casi prescritti dalla legge o dal giudice. Esso si compone di due parti uguali, una delle quali deve essere consegnata al destinatario e l'altra deve essere conservata nel fascicolo di ufficio.
La comunicazione per biglietto di cancelleria si esegue in due modi:
— mediante consegna diretta del (—) al destinatario, il quale riceverà la parte esterna, staccabile, del biglietto ed apporrà la propria firma di ricevuta sulla matrice che rimarrà agli atti;
— mediante notifica del biglietto a mezzo di ufficiale giudiziario, il quale eseguirà la consegna della parte destinata all'interessato e restituirà al cancelliere la matrice, dopo aver fatto relazione dell'adempimento sia sulla matrice stessa che sull'altra parte consegnata al destinatario;
— la L. 263/2005 ha modificato l'art. 136 c.p.c. prevedendo che le comunicazioni di cancelleria possano essere eseguite anche a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica, nel rispetto della normativa concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.