Banda armata

Banda armata (d. pen.)
Figura criminosa, consistente nel formare o partecipare ad una particolare associazione a delinquere con lo scopo di commettere uno o più tra i più gravi dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 306 c.p.).
Il reato si differenzia dall'associazione per delinquere per il diverso fine (la commissione di reati contro la personalità dello stato) e per la presenza di armi che, a differenza della circostanza aggravante di scorrere in armi le campagne o le pubbliche vie prevista dall'art. 416 c.p., nel delitto di (—) è elemento costitutivo del reato.
Il codice non definisce il concetto di (—), che viene pertanto rimesso all'interpretazione giurisprudenziale, secondo la quale consiste in un raggruppamento di persone dotato di un armamento idoneo al raggiungimento di specifici scopi delittuosi.
Il codice punisce tanto chi costituisce una (—), quanto chi vi partecipa, prevedendo, peraltro, una pena diversa.
Pena: Per la costituzione di (—) la pena è della reclusione da 5 a 15 anni. Per la partecipazione a (—) la pena è della reclusione da 3 a 9 anni.