Arricchimento ingiustificato

Arricchimento ingiustificato [o senza causa] (d. civ.)
L'(—) si ha in tutti i casi in cui taluno si arricchisce ai danni di un'altra persona, senza che tale vantaggio abbia una ragione giustificatrice (art. 2041 c.c.). L'(—) dà luogo ad un'obbligazione di indennizzo o di restituzione, se l'arricchimento ha avuto per oggetto una cosa determinata, da parte di colui che si è arricchito.
Per l'adempimento di tali obbligazioni, colui che ha subìto il depauperamento potrà agire con l'azione di arricchimento senza causa. Tale azione ha carattere sussidiario, ossia non è proponibile quando il danneggiato ha a disposizione altre azioni specifiche (fondate sulla legge o sul contratto) per ottenere l'indennizzo. Questo consisterà in ogni caso nella minor somma tra l'impoverimento subìto e il corrispondente arricchimento ottenuto da altri.