Antigiuridicità

Antigiuridicità
() nel diritto civile
L'(—) ha fondamentale rilievo in materia di illecito aquiliano (art. 2043 c.c.). In un primo momento, si è qualificata come antigiuridica la condotta realizzata in violazione di una norma di legge. Conseguenza ne era la tipicità dei fatti illeciti.
Successivamente, reagendo alla rigidità di quest'impostazione, la dottrina ha colto l'(—) tutte le volte in cui la condotta leda una situazione soggettiva che trova un riconoscimento, anche indiretto, nell'ordinamento. Grazie a questa evoluzione dottrinale si è allargato lo spettro degli interessi protetti, ricomprendendosi non solo i diritti soggettivi perfetti ma in generale tutte le situazioni (giuridiche ma anche di fatto) rientranti nel patrimonio di un soggetto.
() nel diritto penale
Designa il contrasto tra il fatto e la norma.
L'(—) penale è, dunque, la relazione tra un fatto umano ed una norma penale, e più precisamente è il rapporto di contraddizione tra il fatto (es.: l'impossessamento della cosa mobile altrui) e una norma penale (nell'esempio dell'art. 624 c.p. la norma che punisce il furto).
L'(—) penale consiste in un giudizio di relazione: quando si definisce un fatto antigiuridico, non si fa altro che giudicare quel fatto in relazione alle norme penali, riconoscendo che esso contrasta con tali norme.
A questa nozione (cd. (—) formale), che è quella accolta dal nostro ordinamento, si contrappone quella che ravvisa l'(—) nel contrasto tra il fatto e gli interessi sostanziali tutelati dal diritto, anche se questo non ha fonte legislativa (cd. (—) materiale). Essa è propria degli ordinamenti fondati sul principio di legalità sostanziale [Legalità (Principio di)].
Un fatto è, dunque penalmente antigiuridico quando sia conforme ad una fattispecie di reato e sia commesso in assenza di cause di giustificazione. Quanto alla natura dell'(—), taluni ritengono abbia natura oggettiva, costituendo una qualità intrinseca del fatto di reato, che prescinde dalla colpevolezza (per tale concezione un fatto è antigiuridico anche se commesso da una persona incapace, dunque l'(—) è elemento costitutivo del reato, al pari della tipicità e della colpevolezza); altri attribuiscono all'(—) natura soggettiva in quanto identificabile nella coscienza di compiere un'azione illecita.
La dottrina ha elaborato, altresì, la nozione di (—) speciale configurabile in presenza di elementi della fattispecie qualificanti di per sé il fatto come illecito in forza di una norma diversa da quella incriminatrice (si pensi ad espressioni come abusivamente, illecitamente ecc.).