Anticipazione bancaria

Anticipazione bancaria [contratto di] (d. civ.)
Il codice civile non definisce il contratto di (—). In realtà si tratta di una sottospecie dell'apertura di credito garantita, in cui la garanzia è costituita da pegno di titoli o merci (art. 1846 ss. c.c.).
Si tratta di un contratto reale (si perfeziona, infatti, con la dazione della somma, previa consegna delle cose da pignorare), ad effetti reali (comporta, cioè, il trasferimento della proprietà di somme da restituirsi alla scadenza di un termine), a garanzia reale (perché si costituisce con pegno di titoli o merci), di durata; con esso quindi la banca versa al cliente (cd. anticipato) una determinata somma previa costituzione di una garanzia su titoli, merci, o documenti rappresentativi di merci.
La prova del contratto è costituita dalla cd. polizza di anticipazione, documento probatorio redatto in doppio originale, necessario affinché la banca possa esercitare il diritto di prelazione sulle cose pignorate.