Ammenda

Ammenda (d. pen.)
Si tratta di una pena pecuniaria comminata laddove siano stati integrati gli estremi di una contravvenzione [Civilmente obbligato per la pena pecuniaria].
Consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 2 euro né superiore a 1.032 euro. Essa è elevabile a 2.065 euro in caso di concorso di più circostanze aggravanti (art. 66 c.p.). Inoltre, nella determinazione dell'ammontare dell'(—), il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., delle condizioni economiche del reo e può aumentarla fino al triplo o ridurla fino ad un terzo qualora, in considerazione delle condizioni economiche, ritenga che la misura massima sia inefficace e quella minima sia eccessivamente gravosa (art. 133bisc.p.).