Ammenda
Ammenda (d. pen.)
Si tratta di una pena pecuniaria comminata laddove siano stati integrati gli estremi di una contravvenzione [Civilmente obbligato per la pena pecuniaria].
Consiste nel pagamento allo Stato di una somma non inferiore a 2 euro n é superiore a 1.032 euro. Essa è elevabile a 2.065 euro in caso di concorso di pi ù circostanze aggravanti (art. 66 c.p.). Inoltre, nella determinazione dell'ammontare dell'(), il giudice deve tener conto, oltre che dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., delle condizioni economiche del reo e pu ò aumentarla fino al triplo o ridurla fino ad un terzo qualora, in considerazione delle condizioni economiche, ritenga che la misura massima sia inefficace e quella minima sia eccessivamente gravosa (art. 133bisc.p.).