Affitto
Affitto (d. civ.)
Il locatore pu ò accertare se l'affittuario osservi gli obblighi che gli incombono e, se scopre inadempimenti, pu ò chiedere la risoluzione del contratto (art. 1618 c.c.).
All'affittuario spettano i frutti e tutte le altre utilit à della cosa. Circa la manutenzione (artt. 1621-1622 c.c.), il locatore è tenuto ad eseguire le riparazioni straordinarie, mentre all'affittuario spettano quelle ordinarie.
In considerazione del carattere personale del rapporto, l'affittuario non pu ò subaffittare la cosa senza il consenso del locatore.
Il rapporto di () viene meno: per scadenza del termine; per recesso nel caso di contratto a tempo indeterminato; per alienazione delle cose, se è stata pattuita una clausola in tal senso; per la sopravvenuta incapacit à o per la insolvenza dell'affittuario; per recesso dal contratto degli eredi dell'affittuario defunto.
() di azienda (d. civ.)
Contratto di affitto avente ad oggetto un'azienda (artt. 2557 ss. c.c.). L'affittuario ha l'obbligo di:
esercitare l'azienda sotto la ditta che la contraddistingue;
gestirla senza modificarne la destinazione, conservando l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e ricostituendo le normali dotazioni di scorte.
Per tutto il periodo dell'(), il locatore non pu ò esercitare un'attivit à in concorrenza con l'affittuario.
Inoltre, l'affittuario subentra automaticamente nei contratti aziendali che non abbiano carattere personale per la durata dell'(), con la conseguenza che il locatore ridiventer à parte dei contratti che perdurano alla fine dell'().