Affitto

Affitto (d. civ.)
È il contratto di locazione avente ad oggetto una cosa produttiva, mobile o immobile. In tal caso l'affittuario, dietro pagamento di un canone, deve curare la gestione della cosa in conformità alla sua destinazione economica e all'interesse della produzione (art. 1615 c.c.).
Il locatore può accertare se l'affittuario osservi gli obblighi che gli incombono e, se scopre inadempimenti, può chiedere la risoluzione del contratto (art. 1618 c.c.).
All'affittuario spettano i frutti e tutte le altre utilità della cosa. Circa la manutenzione (artt. 1621-1622 c.c.), il locatore è tenuto ad eseguire le riparazioni straordinarie, mentre all'affittuario spettano quelle ordinarie.
In considerazione del carattere personale del rapporto, l'affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore.
Il rapporto di (—) viene meno: per scadenza del termine; per recesso nel caso di contratto a tempo indeterminato; per alienazione delle cose, se è stata pattuita una clausola in tal senso; per la sopravvenuta incapacità o per la insolvenza dell'affittuario; per recesso dal contratto degli eredi dell'affittuario defunto.
() di azienda (d. civ.)
Contratto di affitto avente ad oggetto un'azienda (artt. 2557 ss. c.c.). L'affittuario ha l'obbligo di:
— esercitare l'azienda sotto la ditta che la contraddistingue;
— gestirla senza modificarne la destinazione, conservando l'efficienza dell'organizzazione e degli impianti e ricostituendo le normali dotazioni di scorte.
Per tutto il periodo dell'(—), il locatore non può esercitare un'attività in concorrenza con l'affittuario.
Inoltre, l'affittuario subentra automaticamente nei contratti aziendali che non abbiano carattere personale per la durata dell'(—), con la conseguenza che il locatore ridiventerà parte dei contratti che perdurano alla fine dell'(—).