Adminicula servitutis

Adminicula servitutis [facoltà connesse alla servitù] (d civ.).
Facoltà accessorie di cui gode il proprietario del fondo dominante, necessarie ai fini del concreto esercizio del diritto di servitù, in quanto, ove mancassero, non si realizzerebbe l'utilitas della servitù (es.: facoltà di passare nel fondo altrui sino a raggiungere la fonte che ivi si trova, in funzione appunto dell'esercizio della servitù di attingere acqua) (art. 1064 c.c.).
Di (—) può parlarsi anche relativamente a quelle facoltà che, seppur non necessarie, siano però utili per il pieno godimento della servitù (es.: facoltà di entrare nel fondo altrui, gravato da una servitù di protendimento di rami, al fine di raccogliere i frutti pendenti o caduti). Tuttavia, per questo particolare tipo di (—) si ritiene che il titolo costitutivo della servitù possa escluderne la concreta applicazione, ciò che è vietato nel caso degli (—) assolutamente indispensabili per l'esercizio della servitù.