Costituzione [in giudizio]
Costituzione
() delle parti (d. proc. civ.; d. proc. pen.)
La () in giudizio è l'atto con cui la parte si rende giuridicamente presente nel processo, rimanendo tale per tutta la durata dello stesso, sia che partecipi attivamente allo svolgimento delle attivit à processuali, sia che invece resti assente (semel praesens, semper praesens). L'attore si costituisce entro 10 giorni dalla notifica della citazione iscrivendo la causa a ruolo [Ruolo generale] cio è depositando in questo registro la richiesta (nota) di iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo nel quale devono essere inseriti l'originale della citazione, la procura [Procura (alle liti)] (se rilasciata dopo la notifica della citazione) ed i documenti offerti in comunicazione. Il convenuto si costituisce mediante deposito del proprio fascicolo contenente la comparsa di risposta, almeno 20 giorni prima dell'udienza di prima comparizione. Per la costituzione del terzo interveniente (art. 105 c.p.c.), del terzo chiamato in causa [Intervento] si applicano le disposizioni di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.
Avvenuta la (), tutti gli atti di parte sono compiuti dal difensore, eccettuati quelli che importano disposizione del diritto in contesa, i quali devono essere compiuti dalla parte personalmente.
il termine di costituzione per il convenuto passa da cinque (o tre) a venti (o dieci) giorni anteriori alla data della prima udienza;
nella comparsa di risposta il convenuto deve proporre i mezzi di prova di cui intende avvalersi e deve, a pena di decadenza, proporre le domande riconvenzionali (art. 167 c.p.c.).
Da ultimo, il D.L. 14-3-2005, n. 35, conv. in L. 14-5-2005, n. 80, ha previsto che, a pena di decadenza, il convenuto deve proporre, nella comparsa di risposta, anche le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.
La () pu ò avvenire mediante deposito della comparsa, della procura e degli eventuali documenti in cancelleria, o mediante la presentazione degli stessi atti in udienza.
Il contumace [Contumacia] che si costituisce tardivamente accetta la causa nello stato in cui si trova, salva la facolt à di disconoscere, nella prima udienza o nel termine assegnatogli dal giudice, le scritture prodotte contro di lui.
Tuttavia, egli pu ò chiedere la rimessione in termini (art. 294 c.p.c.): pu ò chiedere, cio è, di essere ammesso a compiere attivit à che gli sarebbero precluse (es.: deduzione di prove), se dimostra che la nullit à della citazione o della sua notificazione gli hanno impedito di avere conoscenza del processo o che la () è stata impedita da causa a lui non imputabile. Il giudice istruttore, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette (quando occorre) la prova dell'impedimento e quindi provvede, con ordinanza, alla rimessione in termini delle parti.
Nel processo penale, prima dell'inizio del dibattimento, il presidente deve controllare la regolare (): il controllo investe la presenza delle parti nel giudizio, l'esistenza dei poteri di rappresentanza eventualmente richiesti, il patrocinio tecnico del difensore, oltre che la regolarit à delle notifiche alle persone offese ed agli enti portatori di interessi generali ex art. 93 c.p.p.
() di parte civile (d. proc. pen.)
Rappresenta il modo in cui l'azione civile viene inserita nel processo penale. Essa avviene mediante il cd. atto di costituzione oppure mediante l'atto di trasferimento in sede penale dell'azione civile gi à promossa nella sua naturale sede. L'atto di costituzione indica la domanda (petitum), le ragioni che la giustificano (causa petendi) ed il soggetto passivo (imputato o responsabile civile o entrambi). L'atto di trasferimento equivale all'atto di costituzione. Entrambi sono sottoscritti non dal danneggiato, ma dal suo difensore, sulla base della procura speciale a lui conferita dalla parte. Per regola generale, infatti, tutte le parti private, ad eccezione dell'imputato, stanno in giudizio solo tramite difensore. La (), a seconda del momento in cui interviene, va presentata in udienza ovvero depositata nella cancelleria del giudice investito del processo (art. 78 c.p.p.). Essa presuppone in ogni caso la pendenza dell'azione penale, sicch é il momento iniziale di azionabilit à della pretesa civilistica coincide con l'esercizio dell'azione punitiva stessa. Infatti, la () pu ò avvenire non prima dell'udienza preliminare; trattandosi di una vocatio in iudicium, occorre che del processo sia investito un giudice; il che avviene, per la prima volta, nell'udienza preliminare, mentre nell'incidente probatorio il procedimento versa ancora nella fase pre-processuale delle indagini preliminari e non si ha ancora un imputato.
L'azione civile pu ò essere proposta fino alla fase degli atti introduttivi del dibattimento, allorch é il giudice verifica la instaurazione del contraddittorio tra le parti. Una volta aperto il dibattimento non è quindi pi ù possibile ampliare la lite con l'azione civilistica (artt. 484 e 491 c.p.p.).




