Pactum de præstàndis usùris

Pactum de præstàndis usùris

Il (—) era il nudo patto col quale si conveniva la prestazione di interessi (indipendentemente dalla stipula di un diverso contratto). In diritto romano, il (—) fu ritenuto nullo, vigendo la regola che la pattuizione di interessi era valida solo se accessoria ad un diverso contratto (principalmente al mutuum [vedi] che era essenzialmente gratuito).