Jus variandi
Jus variandi (d. lav.)
Potere di modificazione unilaterale delle mansioni del lavoratore da parte del datore.
Tale potere è fortemente limitato dall'art. 2103 c.c. secondo il quale il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione .
Sempre ai sensi dell'art. 2103 c.c., in caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento economico e normativo corrispondente all'attivit à effettivamente svolta ed anzi l'assegnazione stessa pu ò divenire definitiva decorsi 3 mesi o il minor periodo fissato dai contratti collettivi; in tale ipotesi, peraltro, è fatto salvo l'eventuale diritto alla conservazione del posto di lavoro del lavoratore assente e sostituito. Il limite allo () si manifesta anche nel divieto del datore di trasferire il prestatore da un'unit à produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive ovvero nelle ipotesi di mobilit à introaziendale.
Per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, l'art. 52 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che il dipendente pubblico deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi. La qualifica superiore pu ò essere acquisita solo per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive; l'esercizio di fatto di mansioni superiori, invece, non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. Lo svolgimento di mansioni superiori corrispondenti alla qualifica superiore è consentita, per obiettive esigenze di servizio, sempre in due ipotesi:
quando vi sia una vacanza di posto in organico, per non pi ù di sei mesi, prorogabili fino a dodici qualora siano state avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti (da realizzare immediatamente o al massimo entro 90 giorni);
nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza, tranne quello per ferie.
In questi casi il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore.
Al di fuori di tale ipotesi, è nulla l'assegnazione a mansioni superiori ma al lavoratore deve, comunque, essere corrisposta la differenza di trattamento economico. Il dirigente che ha disposto l'assegnazione risponde personalmente del maggior onere conseguente, se ha agito per dolo o colpa grave.




