Accèssio [diritti reali]
Accèssio (diritti reali) [Accessione; cfr. artt. 934-938 c.c.; artt. 667, 959, 983, 2811 c.c.]
Modo d’acquisto della proprietà a titolo originario; si verificava quando una cosa (considerata accessoria) si univa ad un’altra (considerata principale), in modo da costituire una cosa sola.
Il principio generale che regolò questi casi fu: “accessorium sequitur principale” [vedi].
Il proprietario della cosa principale (era considerata tale la cosa dotata di maggiore autonomia) acquistava la proprietà della cosa accessoria, o meglio conservava la proprietà della cosa principale anche dopo l’accrescimento di essa in virtù dell’unione con la cosa accessoria.
Il carattere di accessorietà di una cosa rispetto ad un’altra veniva desunto dal suo minor valore, od anche dalla sua minor rilevanza sociale.
La ratio lègis o iuris [vedi] dell’istituto va rinvenuta nell’esigenza di tutelare il >dòminus [vedi] della res [vedi] di maggior valore economico-sociale, garantendogli l’automatico acquisto della proprietà della res di minor valore economico-sociale.
Si distinguevano due forme di (—):
— di cosa mobile a cosa mobile: di regola, comportava l’acquisto della cosa altrui da parte del proprietario della res di maggior valore economico, eccettuato il caso di (—) separabile [vedi àctio ad exhibèndum]. Vi rientravano la ferruminatio [vedi], la textura [vedi], la scriptura [vedi], la pictura [vedi] e la tinctura [vedi];
— di cosa mobile a cosa immobile: era retta dal principio “superficies solo cèdit”, in virtù del quale il proprietario del suolo acquistava tutto ciò che era sopra (es. piantagioni, costruzioni) o sotto (es. gallerie, radici) il suolo. Vi rientravano la satio [vedi], l’implantatio [vedi] e l’inædificatio.
Modo d’acquisto della proprietà a titolo originario; si verificava quando una cosa (considerata accessoria) si univa ad un’altra (considerata principale), in modo da costituire una cosa sola.
Il principio generale che regolò questi casi fu: “accessorium sequitur principale” [vedi].
Il proprietario della cosa principale (era considerata tale la cosa dotata di maggiore autonomia) acquistava la proprietà della cosa accessoria, o meglio conservava la proprietà della cosa principale anche dopo l’accrescimento di essa in virtù dell’unione con la cosa accessoria.
Il carattere di accessorietà di una cosa rispetto ad un’altra veniva desunto dal suo minor valore, od anche dalla sua minor rilevanza sociale.
La ratio lègis o iuris [vedi] dell’istituto va rinvenuta nell’esigenza di tutelare il >dòminus [vedi] della res [vedi] di maggior valore economico-sociale, garantendogli l’automatico acquisto della proprietà della res di minor valore economico-sociale.
Si distinguevano due forme di (—):
— di cosa mobile a cosa mobile: di regola, comportava l’acquisto della cosa altrui da parte del proprietario della res di maggior valore economico, eccettuato il caso di (—) separabile [vedi àctio ad exhibèndum]. Vi rientravano la ferruminatio [vedi], la textura [vedi], la scriptura [vedi], la pictura [vedi] e la tinctura [vedi];
— di cosa mobile a cosa immobile: era retta dal principio “superficies solo cèdit”, in virtù del quale il proprietario del suolo acquistava tutto ciò che era sopra (es. piantagioni, costruzioni) o sotto (es. gallerie, radici) il suolo. Vi rientravano la satio [vedi], l’implantatio [vedi] e l’inædificatio.




