Violenza

Violenza can. 125 c.j.c.

Vizio della volontà che produce determinate conseguenze giuridiche.
Si distingue:
fisica che esclude la volontà e, pertanto, rende l’atto nullo;
morale che il Codice definisce timore grave, consiste nella minaccia di un male grave e ingiusto sia per il soggetto che per la persona a lui cara; l’atto, di per sé, non è invalido ma, tuttavia, può essere rescisso.
In alcuni casi, tassativamente previsti dalla legge, anche la (—) morale comporta la nullità dell’atto; citiamo: l’ammissione al noviziato; la professione religiosa; il matrimonio [vedi Matrimonio canonico; Matrimonio concordatario]; le elezioni.