Vicari generali

Vicari generali can. 475-481 c.j.c.

Sacerdoti, liberamente scelti dal Vescovo diocesano, tra quelli di età non inferiore a trenta anni, laureati o almeno esperti in teologia o in diritto canonico.
In ogni diocesi deve essere istituito il (—) (di regola unico a meno che l’ampiezza della diocesi o il numero degli abitanti o altre ragioni pastorali non suggeriscano diversamente).
Il (—), il quale presta il suo aiuto al Vescovo nel governo di tutta la diocesi, ha lo stesso potere esecutivo che in virtù di legge spetta al Vescovo stesso e cioè la potestà di porre in essere tutti gli atti amministrativi ad eccezione di quelli riservati espressamente al Vescovo.
Essi cessano dall’incarico per scadenza del mandato, per rinuncia, per rimozione e quando la sede episcopale diviene vacante [vedi Sede vacante].