Vescovi diocesani

Vescovi diocesani can. 381-411 c.j.c.

Indicati anche come Ordinari diocesani sono Vescovi a cui è affidata la cura di una diocesi.
Ai (—) sono equiparati a tutti gli effetti i Prelati [vedi Prelatura territoriale] e gli Abati territoriali, gli amministratori, i Vicari, i Prefetti Apostolici [vedi Prefettura apostolica] e gli Ordinari militari [vedi Ordinariato militare].
Il (—), che è il legale rappresentante degli interessi della diocesi, governa, pertanto, la Chiesa particolare affidatagli con la triplice potestà:
legislativa da lui esercitata personalmente;
esecutiva esercitata personalmente o mediante i Vicari generali o episcopali;
giudiziaria esercitata sia personalmente sia mediante il Vicario giudiziale e i giudici.
Il codice raccomanda ai (—), al raggiungimento del settantacinquesimo anno di età, di presentare la rinuncia all’ufficio al Sommo Pontefice il quale provvederà valutate tutte le circostanze.
Il (—) la cui rinuncia venga accettata conserva il titolo di Vescovo emerito della sua diocesi nell’ambito della quale può mantenere la sua residenza.
Oltre agli obblighi pastorali quali ad es. governare la diocesi, difendere l’unità della Chiesa e vigilare contro eventuali abusi della disciplina ecclesiastica, il (—) ha i seguenti doveri specifici:
risiedere nella diocesi: è precisato al riguardo che egli non può rimanervi assente più di un mese salvo, ovviamente, che si tratti della visita ad limina apostolorum o della partecipazione a Concili [vedi Concili particolari; Concilio ecumenico], Sinodo dei Vescovi, Conferenza episcopale etc.;
applicare la Messa per il popolo che gli è affidato, ogni domenica e nelle altre feste di precetto;
visitare, ogni anno, almeno una parte della diocesi in modo da visitarla tutta almeno ogni cinque anni cd. (visita pastorale).
Dal rapporto gerarchico con la suprema autorità della Chiesa, discendono due obblighi fondamentali:
— presentare ogni cinque anni una relazione al Sommo Pontefice sullo stato della diocesi affidatagli;
— recarsi a Roma, per la visita ad limita apostolorum.
Quando le necessità delle diocesi (specie quelle più vaste e popolose) lo suggeriscano, il (—) può chiedere che la Sede Apostolica gli assegni uno o più Vescovi (titolari) detti ausiliari i quali lo coadiuvino senza però avere diritto alla sua successione.
Anziché un ausiliare, la Sede Apostolica, se lo ritiene più opportuno, può d’ufficio, assegnare al (—) un Coadiutore, cioè un Vescovo titolare che godrà cioè del diritto di successione al momento della vacanza della diocesi [vedi Sede vacante].